Il Tribunale di Palermo ha approvato il Protocollo su spese extra-assegno per il mantenimento dei figli che è il risultato di un proficuo lavoro svolto dal “Sottogruppo Famiglia” dell’Osservatorio per la Giustizia Civile, di cui fanno parte i Magistrati del Distretto e gli Avvocati del Foro di Palermo, che si occupano prevalentemente di famiglia e minori.

Il Protocollo, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e dai Responsabili delle Associazioni maggiormente rappresentative operanti sul territorio, si propone di fornire a tutti gli operatori del diritto uno strumento di natura deflattiva del contenzioso, determinando con chiarezza e in via preventiva le tipologie di spesa cui sono tenuti a contribuire entrambi i genitori.

In assenza di una specifica definizione legislativa delle “spese straordinarie”, sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile n. 9372/12 e n. 188869/14) – secondo cui le spese straordinarie sono costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di una lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” – è stato possibile delineare le principali caratteristiche della “spesa straordinaria”:

– eccezionalità;

– saltuarietà e imprevedibilità;

– rilevanza in termini economici;

– imponderabilità.

Tenuto conto dell’esperienza maturata nei giudizi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli di coppie non coniugate, sovente caratterizzati da una elevata conflittualità, cui consegue una difficoltà effettiva dei genitori a concordare le spese “straordinarie” della prole, l’Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo ha individuato una linea di demarcazione tra le spese ordinarie, destinate a soddisfare i bisogni quotidiani dei figli, prevedibili e ripetitivi, da ricomprendersi nell’assegno di mantenimento mensile e quelle “straordinarie”, definite extra-assegno, in quanto volte al soddisfacimento di esigenze diverse ed ulteriori dal mero obbligo alimentare che attengono alla vita di relazione, alla formazione scolastica e universitaria ovvero ad interventi medici di tipo specialistico.

In armonia con le Linee Guida già approvate in data 14 luglio 2017 dal Consiglio Nazionale Forense, si è pertanto ritenuto di suddividere le spese che afferiscono al mantenimento tout court dei figli in tre sottogruppi:

1. spese comprese nell’assegno di mantenimento;

2. spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori;

3. spese extra assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori. Nel primo sottogruppo possono ricondursi le spese di vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali, carburante, ricarica telefono cellulare, spese per barbiere, estetista (in relazione all’età del minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, ecc.).

Il Protocollo del Tribunale di Palermo indica poi, ricomprendendole negli altri due sottogruppi, le ulteriori voci di spesa extra-assegno, secondo lo schema di seguito riportato, da inserirsi sia all’interno degli atti di parte, sia nei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:

SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI (LIMITATAMENTE AD ALIQUOTA DOVUTA DA ALTRO GENITORE) ANCHE SE SOSTENUTE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE E/O ACCORDO TRA I GENITORI

– spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN; d) tickets sanitari; e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole; f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;

– spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa; f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;

– spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell’organizzazione familiare in costanza di matrimonio; b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori; c) spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola;

SPESE EXTRA-ASSEGNO IL CUI RIMBORSO È INVECE CONDIZIONATO AL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI

– spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private; e) analisi cliniche; f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;

– spese scolastiche, relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell’aliquota di pertinenza, in misura pari all’importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;

– spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell’organizzazione familiare in costanza di matrimonio; c) viaggi e vacanze; d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell’altro genitore; e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private; f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli; g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

Il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo contiene poi un “vademecum” circa le modalità di regolamentazione del consenso, la documentazione da fornire a corredo delle spese nelle ipotesi di rimborso dovuto al genitore anticipatario, la vincolatività del consenso e i tempi entro cui comunicare l’eventuale dissenso alla spesa.

In particolare, il Protocollo prevede che “relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico del genitore che intenda sostenerle, l’onere di comunicare il relativo importo all’altro con un preavviso di almeno sette giorni; va altresì previsto un simmetrico onere per l’altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nel limiti dell’aliquota di pertinenza)”.

Nel caso, invece, sia comunicato dall’altro genitore un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell’opzione originariamente prescelta, ma il secondo sarà tenuto a rimborsare l’aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.

Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall’altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Il Protocollo fornisce poi indicazioni anche in relazione agli assegni per il nucleo familiare, chiarendo che l’importo dell’assegno per il nucleo familiare limitatamente ai figli a carico, eventualmente percepito da uno dei genitori, ove documentato, sarà considerato alla stregua di una componente che concorre a definire la complessiva capacità reddituale delle parti.

Infine, nel Protocollo viene chiarito che nei procedimenti di natura non contenziosa le parti possono concordemente derogare al sistema sopra delineato, per esempio, includendo tra le spese rimborsabili non soggette al preventivo accordo anche spese per l’acquisto di capi di vestiario in occasione del cambio stagione, per attività sportive, ludiche o ricreative ritenute importanti per la sana ed armonica crescita dei figli e già presenti nell’organizzazione familiare, fissando, eventualmente, un tetto massimo di importo rimborsabile.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo è particolarmente orgoglioso di questo importante risultato per la finalità deflattiva del contenzioso sottesa al Protocollo e che mira ad agevolare il raggiungimento di accordi a tutela di interessi particolarmente rilevanti, quali quelli dei minori coinvolti nei giudizi di separazione, divorzio e regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli di coppie non coniugate.

Fonte: il sole 24 ore

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