Cosa si rischia se si inizia una nuova relazione dopo la separazione? Si perde il mantenimento? Il mantenimento si perde se il coniuge che lo riceve inizia una nuova relazione e comincia una convivenza. Vediamo, però, nel dettaglio a quali condizioni ciò si verifica.
Assegno di mantenimento: quando deve essere versato?

La sentenza che pronuncia la separazione può disporre a carico di un coniuge l’obbligo di versare a favore dell’altro un assegno mensile di mantenimento.
L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è stabilito quando il coniuge a favore del quale viene previsto non ha mezzi adeguati di sostentamento o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
La funzione dell’assegno di mantenimento è di garantire all’altro coniuge un sostentamento per sé.
Il tribunale determina la somma da versare a titolo di mantenimento tenendo conto delle condizioni dei coniugi, dei redditi personali, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
L’assegno di mantenimento serve quindi a garantire a favore del coniuge più debole lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Assegno di mantenimento: quando non va più versato?

Secondo la giurisprudenza più recente, ormai condivisa, il coniuge perde il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento se inizia una relazione stabile e una convivenza con un’altra persona.
L’instaurazione di una convivenza di fatto determina la perdita del diritto all’assegno di mantenimento ed il coniuge che vi era obbligato sarà esonerato dal versarlo. In questo caso, però, è necessario chiedere al Tribunale di dichiarare la modifica delle condizioni di separazione.
Quando si può parlare di convivenza?
Si parla di convivenza quando due persone vivono insieme per costituire un’unione materiale ed affettiva. I conviventi, cioè, vivono insieme per perseguire un progetto di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio.
La convivenza quindi deve avere carattere di stabilità e continuità.
Soltanto quando la convivenza ha carattere stabile e duraturo si perde il diritto al mantenimento. Questo tipo di convivenza infatti presuppone un’unione materiale ed affettiva e, quindi, anche una condivisione di spese. In questo caso viene rescisso qualsiasi legame con il precedente matrimonio. Di conseguenza non vi sarebbe più ragione per continuare a ricevere un mantenimento dall’ex coniuge.

Secondo la Corte di Cassazione per convivenza di fatto si intende “non soltanto il convivere come coniugi, ma individua una vera e propria famiglia, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione della prole” (Cass. civ., 11 agosto 2011, n. 17195).
Ed ancora secondo la Cassazione, “il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso” (Cass. civ., 11 agosto 2011, n. 1719).
La fine della convivenza fa risorgere il diritto al mantenimento dall’ex?
Se la convivenza con il nuovo partner finisce ritorna il diritto a ricevere il mantenimento dall’ex marito?
E bene, la risposta è no. La cessazione della nuova convivenza di fatto non determina il risorgere del diritto all’assegno di mantenimento dall’ex coniuge (marito o moglie che sia).
Il legame con il precedente matrimonio è definitivamente interrotto con l’instaurazione di una nuova convivenza e di una nuova relazione stabile. Quindi non c’è alcuna ragione per prevedere il riespandersi del diritto al mantenimento.
Infatti, l’instaurazione di una convivenza stabile e duratura porta con sé il rischio che la stessa possa terminare, senza che possa riespandersi l’obbligazione di mantenimento a carico all’ex coniuge.
Fonte : Dequo.it – di Graziana Aiello – Avvocato