L’azione ex art 2394 del codice civile e la questione delle s.r.l.

Tra le diverse tecniche concepite, in guisa di egida dei creditori sociali, rivestono un ruolo fondamentale le modalità organizzative della società. Esse implicano un obbligo conoscitivo-previsionale – in ottica di continuità aziendale – a carico dell’organo gestorio, onde limitare la discrezionalità degli amministratori nel perseguimento dello scopo sociale. Tale vincolo, si è constatato, tutelerà, sia pur indirettamente, i terzi estranei al corpo societario, rispettando la teoria dello shareholder model.

La nostra disamina intende appurare se una ‘garanzia’ più stringente – in condizioni recessive o di imminente insolvenza – sia riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano.

Il patrimonio sociale

Nella fattispecie, una disciplina applicabile esclusivamente alle società per azioni era rinvenibile nell’articolo 2394 del Codice civile, prescrivente “l’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

Suddetta disciplina permette di inferire l’esistenza di un ubi consistam normativo applicabile a vantaggio dei creditori sociali.

Tuttavia, tale argomento prestava i fianchi ad un’obiezione: esso, infatti, implicava un ‘ribaltamento’ dello status quo, poiché – occorre evidenziare – l’obbligo di cui all’articolo 2394 del Codice civile ineriva esclusivamente alle società per azioni; a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge delega numero 155 del 2017, con l’articolo 14 primo comma lett. a, è stata estesa però l’applicabilità della disposizione anche alle società a responsabilità limitata.

Pertanto, va ammessa la sua elevazione a disciplina di rango generale, estensibile a tutte le species di società di capitali.

La limitata applicabilità dell’articolo 2394 C.c., si riverberava soprattutto sulle società a responsabilità limitata, strumento densamente e tradizionalmente impiegato nel ‘tessuto’ socio-economico italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese – generalmente, a conduzione familiare.

Un analogo obbligo di conservazione del patrimonio sociale – introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 – non era contemplato nella disciplina della s.r.l. riservante la tutela esclusivamente alla società, al socio ed al terzo direttamente danneggiato.

Una prima soluzione prospettata dalla dottrina, ‘adottava’ la responsabilità interna degli amministratori verso la società qualora gli interessi dei soci e dei creditori coincidessero; una seconda soluzione indicava come possibile strumento di tutela i rimedi provenienti dall’area dell’autonomia privata.

La querelle dottrinaria ha sollecitato il ‘nomoteta’ ad estendere la disciplina anche per le s.r.l.; ciò ha prodotto la disposizione di cui all’articolo 14, 1° comma, lettera a della legge delega numero 155 del 2017.

Essa sancisce l’applicabilità dell’articolo 2394 del Codice civile alle società a responsabilità limitata ponendo fine alle tensioni ermeneutiche e alle pregresse ricostruzioni.

Queste ultime, tuttavia, consentono di desumere come l’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale – nonostante la sua diversa formulazione nelle ipotesi di s.p.a. e di s.r.l. – costituisca un importante incentivo, una ‘misura di profilassi’ che mira a prevenire situazioni recessive o di insolvenza – o, addirittura, a gestirle.

Le istanze creditorie

Analizzando la disposizione in esame, si può constatare come la ratio essendi dell’azione non sia la tutela delle singole pretese creditorie ma la garanzia patrimoniale idonea a soddisfare le istanze dei creditori.

In secondo luogo, il dovere di gestione conservativa è espressione di un diverso modus operandi del più generale obbligo di conduzione ‘razionale’ della societàofficium adempiuto con diligenza e funzionale a un duplice obiettivo: a) realizzare il fine di lucro per gli azionisti; b) evitare perdite capaci di deprimere il patrimonio sociale a detrimento dei creditori.

Poiché in situazioni di piena solvenza della società, gli interessi degli azionisti e dei creditori, tendenzialmente coincidono, il dovere di assicurare un sagace management societario si traduce: a) nell’officium di perseguire lo scopo prefissato; b) nell’obbligo di non dissipare il patrimonio sociale ‘centrando’ il target societario.

Tali doveri comportano valutazioni prognostiche sulla fattibilità di atti gestori miranti a conseguire l’oggetto sociale. Così, essi si atteggiano alla stregua di obblighi informativi-previsionali indispensabili per scongiurare la depressione del patrimonio sociale e del suo valore.

Il cardine resta il dovere di evitare atti gestori dannosi per il patrimonio sociale, con il concomitante obbligo di minimizzare le perdite patrimoniali, in caso di pregiudizio dello stesso, sull’assunto di un’importante pronuncia giurisprudenziale.

Fonte: di Antonio Mastrangelo – Diritto.it

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