Entrambi i genitori hanno il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli”, così come è sancito da norme di rango costituzionale (art. 30), e dalle norme codicistiche rafforzate dalle importanti riforme legislative in materia (tra cui la n. 54/2006 sull’affido condiviso e le recenti l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 in materia di riconoscimento ed uguaglianza dei figli legittimi e naturali), dirette tutelare la prole dalle conseguenze negative e pregiudizievoli delle crisi familiari.
Tuttavia nella pratica l’adempimento di tale dovere suscita dubbi e problematiche sotto diversi aspetti.
A norma del nuovo articolo 337-ter c.c. (introdotto dal d.lgs. n. 154/2013), tanto nell’adozione dell’affido condiviso quanto di quello esclusivo, è il giudice a fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”, sulla base del principio di proporzionalità e considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La disposizione contempla il mantenimento diretto dei figli come regime preferibile in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.

L’assegno di mantenimento è previsto solo ove necessario, con finalità perequativa. Tuttavia, nella prassi consolidata viene disposto, a carico del genitore non collocatario, l’obbligo di corrispondere un assegno mensile e stabilisce in che misura percentuale il genitore non collocatario debba partecipare alle spese straordinarie per i figli.
La Corte di Cassazione ha sancito che le ‘’spese straordinarie’’ non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all’interno della somma da corrispondersi con l’assegno periodico e/o come mantenimento diretto, rischiandosi contrariamente di recare pregiudizio al minore (Cass. civ., n. 9372, 8 giugno 2012). È stato infatti affermato che la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento,poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia. Sul criterio di ripartizione delle spese straordinarie, le corti non seguo- no un orientamento comune.

La maggior parte dei provvedimenti stabilisce, unitamente all’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, una percentuale variabile per far fronte all’entità degli esborsi di carattere straordinario. nella pratica, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie, ma non sono mancati casi in cui la giurisprudenza abbia ritenuto più rispondente alle esigenze di tutela della prole l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi (cfr. Cass.n. 18242/2007).
Quando c’è molta differenza economica tra i genitori può stabilirsi una percentuale differente, esempio del 70/30, 40/60, etc. ed è proprio qui che, molto spesso, si scatena il tira e molla di pretese arbitrarie o dissensi pretestuosi, che non fanno che alimentare vorticosamente il conflitto familiare e scontentare tutti, soprattutto i figli.
Accade spesso, infatti, che il genitore collocatario affronti delle spese a suo dire di carattere straordinario e poi, chiedendo al genitore non collocata- rio il rimborso della parte ad esso spettante, riceva un rifiuto motivato dalla circostanza che non si tratterebbe di ‘‘spese straordinarie’’ ma ‘‘ordinarie’’ e rientranti nell’assegno periodico.

Pur nella varietà delle decisioni adottate dai giudici, emerge una sostanziale uniformità di criteri attraverso i quali distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie. In generale, le ‘‘spese ordinarie’’ sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle ‘‘straordinarie’’, sono costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Cass. civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. civ., n. 23411).
Per la prevalente giurisprudenza, di legittimità e di merito, vengono quindi considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno erogato per il mantenimento (ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.). Sono ritenuti, invece, straordinari, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es.interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).
Con riferimento alla necessità del comune accordo tra i coniugi la giurisprudenza più risalente valorizzava soprattutto il momento dell’accordo tra le parti, e ciò sul presupposto che l’affidamento condiviso presuppone la necessità di condivisione di scelte sia sotto il profilo dell’opportunità sia della possibilità rispetto alle condizioni economiche delle parti.

Più recentemente si è affermato un nuovo orientamento della giurisprudenza che tiene in considerazione più l’interesse del figlio che la condivisione della spesa.
Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 16175/2015: “la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.

La sentenza n. 2127/2016
Questo orientamento è stato poi ripreso e ribadito nella sentenza sempre della Suprema Corte n. 2127/2016 che ha stabilito come non sia configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso. nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi.

Da ultimo, la Cassazione civile con sentenza n. 4060/2017, richiamando i principi sopra esposti, ribadisce che se è vero che la ratio dell’affido condiviso privilegia il raccordo tra genitori in ordine alle scelte educative che riguardano i figli, nondimeno quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore, per cui l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.
In questo senso, si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. vI, ordinanza n. 1070 del 17 gennaio 2018.
Per un’esatta distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione si vedano le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio nazionale forense.

Le spese straordinarie senza il preventivo accordo dei coniugi In particolare, con esse si è stabilito che le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSn in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Necessitano invece del preventivo accordo di entrambi i genitori le seguenti tipologie di spese:
• spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere);
• spese di natura ludica o parascolastica (corsi di attività artistiche o di informatica; centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonoma- mente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuole private) e spese sportive (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica).
• spese per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
• spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSn, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Tali linee guida hanno chiarito che il genitore che ha ricevuto dall’altro una formale richiesta scritta relativa a una spesa straordinaria da concorda- re è tenuto a manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, il suo silenzio andrà interpretato come consenso alla spesa.

Il C.n.F. ha anche precisato che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a quello della richiesta.
Per cercare di contenere i frequenti conflitti fra i coniugi e al fine di rendere più costante l’orientamento giurisprudenziale, alcuni Tribunali (tra cui: Bergamo, Firenze, Milano, Verona, Varese, ecc.), in collaborazione con con- sigli dell’ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto dei protocolli d’intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie e a dettare delle linee guida in una materia che continua ad essere oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.


Pur nella specificità dei diversi protocolli adottati e nella mancanza di esaustività, emerge una sostanziale omogeneità nella tipizzazione delle sin- gole voci di spesa, di seguito elencate, e nei criteri attraverso i quali stabilire quali vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non
necessitano di tale preventivo accordo:
Spese relative alla salute: le esigenze sanitarie dei figli, a seconda della loro natura, a volte vengono ricomprese nelle spese ordinarie, altre volte in quelle straordinarie, richiedendo in genere il preventivo accordo tra i coniugi. Tra le prime rientrano: le cure routinarie (visite di controllo,
pediatriche, ecc.) e l’acquisto di medicinali da banco o di uso frequente; tra le seconde, invece, le cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche; l’acquisto di un paio di occhiali o di un
apparecchio ortodontico; ecc.
Spese relative all’istruzione: gli esborsi maggiormente attinenti al profilo scolastico o educativo del minore (ivi compresa la formazione universitaria) vengono ricondotti dalla giurisprudenza unanime tra le spese ordinarie (acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, ecc.). vengono, invece, compresi nelle spese straordinarie, richiedendo il preventivo accordo tra i coniugi: i viaggi studio all’estero, le ripetizioni scolastiche; l’iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione,
ecc.
Spese extrascolastiche: le spese relative alla cultura, allo sport, al diverti- mento, alla custodia e alla cura dei figli rientrano tra quelle che i genitori, nei limiti della loro situazione economica, sono chiamati a soddisfare.
 
Rientrano, invece, tra le spese straordinarie, da documentare con preventivo accordo, quelle per l’acquisto di un computer o di un motorino; per la baby-sitter (se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale); per il conseguimento della patente di guida; ecc. Non vi è dubbio che nel silenzio della normativa, considerando le criticità pratiche che derivano dalle sfumature, potenzialmente infinite, delle macro categorie di spese straordinarie dalla giurisprudenza il C.n.F., proprio al fine di scongiurare il frequente insorgere di controversie, ha fatto
“espresso invito alle parti e, per esse, ai relativi difensori, di riservare ampia trattazione, all’interno degli eventuali accordi, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole”.
Quanto più un accordo sarà dettagliato e minuzioso, tanto meno si presterà a interpretazioni parziali e foriere di liti e incomprensioni.

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